ART. 4 – RECESSO E SCIOGLIMENTO
1. Ogni Comune dell’Unione può recedere anche
unilateralmente non prima di tre anni dalla sottoscrizione
dell’atto costitutivo, con deliberazione consiliare adottata
a maggioranza assoluta dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
Gli effetti del recesso decorreranno dall’esercizio
finanziario successivo alla comunicazione del recesso, che
comunque deve avvenire entro il 30 giugno.
2. Il recesso della metà più uno dei Comuni aderenti
all’Unione determina lo scioglimento della stessa.
3. In caso di scioglimento dell’Unione il presidente pro
tempore assume le funzioni di commissario liquidatore ed
esercita tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura
di tutti i rapporti attivi e passivi dell’Ente.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti il personale
dipendente funzionalmente assegnato all’Unione da parte dei
Comuni aderenti, torna a far parte della dotazione organica
di questi.
ART. 5 – SEDE
1. L’Unione ha la propria sede presso il Comune di Prizzi
2. I suoi organi e i suoi uffici possono, rispettivamente,
riunirsi ed avere sede operativa anche in luoghi diversi
purché compresi nell’ambito del territorio dell’Unione.
3. Presso la sede dell’Unione, è individuato apposito
spazio, aperto al pubblico, da destinare all’albo pretorio
per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.
4. Con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Unione da
adottarsi con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti in
carica è possibile trasferire la Sede dell’Unione in uno dei
Comuni aderenti.
ART. 6 – OGGETTO
1. L’unione esercita, in relazione agli obiettivi di cui
all’art. 2, le funzioni e le competenze relative alla
programmazione e gestione delle attività ed iniziative di
interesse intercomunale.
2. E’ altresì conferito all’Unione l’esercizio delle
seguenti funzioni/servizi e relative competenze di interesse
comunale:
a) Formazione professionale
b) Affari legali
c) Impianti sportivi e Piscina comunale
d) Portale e rete civica
e) Contrattazione decentrata Unica e relazioni sindacali
f) Ufficio stampa e comunicazione
g) Urp
h) Ufficio Studi
i) Partecipazione a fiere, congressi, manifestazioni per
promuovere l’Unione
j) Gestione contratti elettrici e di telefonia fisso-mobile
k) Pubblica illuminazione ed illuminazione votiva
l) Autoparco
m) Fondi europei
n) Itinerari turistici
o) Servizi Sociali
p) Protezione Civile1
q) Tributi
r) Servizi Cimiteriali
s) Gestione del Personale
t) Servizio Tecnico
u) Organizzazione e Gestione dei Servizi Demografici2
I servizi di cui al presente comma 2 sono da ritenere
attivabili già dal primo anno fatto salvo, quanto disposto
al titolo VI
3. E’, altresì, conferito all’Unione l’esercizio delle
seguenti funzioni/servizi e relative competenze di interesse
comunale:
· Raccolta rifiuti e differenziata
· Mense scolastiche
· Provveditorato
· Sportello unico delle attività produttive
· Informatizzazione e-government e rete unitaria
· Trasporti
· Controlli
· Difensore civico
· Contabilità
· Verde pubblico
I servizi di cui al presente comma 3 sono da ritenere
attivabili già dal secondo anno e successivi, fatto salvo
quanto disposto al titolo VI
4. Le funzioni suddette dovranno essere svolte privilegiando
lo strumento della programmazione, determinando gli
obiettivi, nell’ambito dei bilanci di previsione, mediante
la definizione di precisi progetti e la predisposizione di
indicatori per il loro costante monitoraggio.
5. All’Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e
funzioni con apposita deliberazione dei Consigli Comunali,
modificativa del presente Statuto.
6. Il trasferimento delle competenze di cui al presente
articolo verrà deliberato dai comuni di norma entro il mese
di ottobre e si perfeziona mediante apposita deliberazione
delle singole Giunte comunali adottate in attuazione degli
atti fondamentali costitutivi dell’unione e già assunti dai
Consigli comunali.
7. La Giunta comunale dovrà chiaramente indicare tempi e
modalità per il trasferimento delle dotazioni organiche e
finanziarie necessarie allo scopo ed indicare eventuali
soluzioni di carattere transitorio a garanzia della
continuità delle prestazioni dei servizi.
8. A seguito del trasferimento delle competenze l’Unione
esercita tutte le funzioni, le relative competenze e
gestisce le risorse assegnate.
TITOLO II: ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO
ART. 7 – ORGANI
1. Sono organi dell’Unione:
a) l’Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo.
ART. 8 – ASSEMBLEA
1. Ciascun comune è rappresentato nell’Assemblea da tre
consiglieri comunali nominati dal Sindaco previa
designazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali. Due
consiglieri sono designati dalla maggioranza consiliare ed
un consigliere è designato dalla minoranza.
2. La designazione deve essere effettuata entro 45 giorni
dalla data di costituzione dell’Unione e, successivamente,
entro 45 giorni dalla data di insediamento degli organi o
dalla data di ammissione del nuovo Ente all’Unione.
3. I componenti dell’Assemblea restano in carica normalmente
sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino
all’assunzione della carica da parte dei nuovi componenti.
4. L’Assemblea viene integrata dai nuovi rappresentanti ogni
qual volta si procede alle elezioni amministrative in uno o
più dei comuni aderenti.
5. Analogamente si procede all’integrazione dell’Assemblea
in caso di uno o più dei suoi componenti si dimetta o decada
dalla carica.
6. La presidenza dell’Assemblea è attribuita ad uno dei
componenti, eletto, con le stesse modalità previste dalla
legislazione vigente per l’elezione dei Presidenti del
Consiglio Comunale. Con le stesse modalità viene eletto un
Vice presidente, che sostituisce il Presidente in caso di
sua assenza o impedimento.
7. La prima riunione dell’Assemblea viene convocata dal
Sindaco del Comune sede dall’Unione per la sola costituzione
della stessa, successivamente dal Presidente uscente.
ART. 9 - COMPETENZE
1. L’Assemblea dell’Unione è espressione dei comuni che la
costituiscono e pertanto ne è appositamente regolamentate.
2. Nell’esercizio delle sue funzioni l’Assemblea può
avvalersi di commissioni appositamente regolamentate.
3. Rientrano nelle competenze dell’Assemblea l’adozione di
tutti quegli atti riservati, dalla legislazione regionale,
al Consiglio Comunale.
ART. 10 – SESSIONE E CONVOCAZIONE
1. L’attività dell’Assemblea si svolge in sessione ordinaria
o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le
sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di
deliberazioni inerenti all’approvazione del bilancio di
previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno
cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle
straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la
convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli
argomenti da trattare è disposta dal Presidente di sua
iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti
l’Assemblea; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20
giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli
argomenti proposti, purchè di competenza propria e
documentati in una proposta di deliberazione.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti
contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a
ciascun componente, anche tramite fax, nel domicilio eletto
nel territorio del comune.
6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti
da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata già
effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime
condizioni di cui al comma precedente e può essere
effettuata fino a 24 ore prima del giorno in cui è stata
convocata la seduta.
7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere
comunicato ai Comuni che costituiscono l’Unione per la sua
affissione nell’albo pretorio almeno entro il giorno
precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve
essere adeguatamente pubblicizzato allo scopo di consentire
la più ampia informazione ai cittadini.
8. Le sedute dell’Assemblea di regola sono pubbliche e le
votazioni sono assunte a scrutinio palese. La trattazione di
argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su
persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio
segreto.
9. L’Assemblea è validamente riunita con la presenza della
metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è
necessaria la presenza di almeno un terzo (1/3) dei
componenti.
10. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei
presenti, salvi i casi in cui la legge prevede una
maggioranza diversa.
11. Per quanto non espressamente previsto dal presente
Statuto, per le adunanze e le deliberazioni dell’Assemblea
si applica la legislazione regionale i materia.
ART. 11 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del
suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del
Presidente dell’Assemblea, le linee programmatiche relative
alle azioni e ai progetti da realizzare con cadenza
triennale;
2. Ciascun consigliere componente l’Assemblea ha il pieno
diritto di intervenire nella definizione delle linee
programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e
modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti,
nelle modalità indicate dal regolamento dell’Assemblea.
3. al termine del mandato politico-amministrativo, il
Presidente presenta all’Assemblea il documento di rendiconto
dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee
programmatiche. Detto documento è sottoposto
all’approvazione dell’Assemblea, previo esame del grado di
realizzazione delle linee programmatiche e degli interventi
previsti.
ART. 12 – COMPONENTI L’ASSEMBLEA
1. Lo status dei componenti dell’Assemblea è quello previsto
dalla legislazione regionale per i consiglieri comunali.
2. Se un componente non intervenga alle sedute per tre volte
consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto
con deliberazione dell’Assemblea. A tale riguardo, il
Presidente, a seguito dell’avvenuto accertamento
dell’assenza maturata, provvede per iscritto a comunicare
all’interessato l’avvio del procedimento amministrativo.
3. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause
giustificative delle assenze, nonché a fornire all’Assemblea
eventuali documenti probatori, entro il termine indicato
nella comunicazione scritta, che comunque non può essere
inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento.
Scaduto quest’ultimo termine, l’Assemblea esamina e infine
delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause
giustificative presentate da parte del consigliere
interessato, in merito alla decadenza dalla carica.
4. Nel caso in cui uno o più Comuni si trovino in una delle
ipotesi di gestione Commissariale, il Commissario o uno dei
Componenti della Commissione Commissariale è componente di
diritto dell’Assemblea.
ART. 13 – DIRITTI E DOVERI
1. I consiglieri hanno diritti di presentare interrogazioni,
interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di
iniziativa e di controllo dei consiglieri sono disciplinati
da apposito regolamento.
3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici
dell’Unione nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti
indipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili
all’espletamento del proprio mandato, essi, nei limiti e con
le forme stabilite dall’apposito regolamento, hanno diritto
di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di
conoscere ogni atto utilizzato ai fini dell’attività
amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi
specificatamente determinati dalla legge.
4. I consiglieri si riuniscono in locali idonei all’interno
della sede dell’Unione e dispongono della struttura organica
dell’Ente per l’esercizio della propria attività
istituzionale.
ART. 14 – PRESIDENTE
1. La Presidenza dell’Unione è assunta a turno dai Sindaci
dei Comuni aderenti all’Unione. In sede di prima
applicazione la Presidenza è assegnata al Sindaco in cui ha
sede l’Unione.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i
Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione; l’elezione avviene a
scrutinio segreto e con voto favorevole, in sede di prima
votazione, della maggioranza dei 2/3 dei componenti.
3. Qualora nessun candidato ottiene tale maggioranza si
procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati
che hanno ottenuto la maggioranza relativa; in caso di
parità il più giovane d’età
4. Il Presidente dura in carica dodici mesi.
5. Il Presidente rappresenta l’Unione, convoca e presiede il
Consiglio direttivo ed è l’organo responsabile
dell’amministrazione; sovrintende alle verifiche di
risultato connesse al funzionamento dei servizi in ordine
agli indirizzi amministrativi e gestionali.
6. Il Presidente ha inoltre competenza e poteri di indirizzo
e di coordinamento sull’attività degli altri componenti il
Consiglio direttivo, nonché di vigilanza e controllo delle
strutture gestionali ed esecutive.
7. Il Presidente svolge le altre funzioni attribuitegli
dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti
dell’Unione, nonché esercita le competenze riconosciute al
Sindaco dal D.lgs 267/2000 e s.m.i. e dalla normativa
regionale in materia, purché compatibili con il presente
Statuto e con le tipologie di servizi assolti dall’Unione.
8. Il Presidente può affidare ai singoli componenti il
Consiglio direttivo il compito di sovrintendere ad un
particolare settore dell’amministrazione o a specifici
progetti, vigilando sull’esercizio dell’attività
amministrativa e di gestione.
9. lo status economico del presidente è quello previsto
dalla legislazione regionale per il Sindaco.
ART. 15 – VICEPRESIDENTE
1. Il vicepresidente, nominato dal Presidente, è il
componente del Consiglio direttivo che lo sostituisce
nell’esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o
impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento del vice presidente le
funzioni del Presidente sono assunte dal componente più
anziano d’età.
3. Lo status del vicepresidente è quello previsto dalla
legislazione regionale per il vice sindaco.
ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo, è organo di impulso e di
indirizzo, collabora con il Presidente per il governo
dell’ente e impronta la propria attività ai principi della
trasparenza e dell’efficienza.
2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli
obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli
indirizzi generali e in attuazione delle decisioni
fondamentali approvate dall’Assemblea. In particolare
esercita le funzioni di indirizzo amministrativo, definendo
gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri
atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verifica la rispondenza dei risultati dell’attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Riferisce annualmente all’Assemblea sulla sua attività,
in sede di rendiconto di gestione.
4. Il Presidente può affidare ai singoli Assessori il
compito di sovrintendere ad un particolare settore di
amministrazione o a specifici progetti, vigilando sul
corretto esercizio dell’attività amministrativa e di
gestione.
5. Rientra nelle competenza del Consiglio Direttivo
l’adozione di tutti quegli atti ad esso riservati dal
presente Statuto e/o dai regolamenti nonché di quelli
riservati dalla legislazione nazionale e regionale alla
Giunta Municipale.
ART. 17 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è composto dai Sindaci dei Comuni
o da un suo delegato purchè componente della Giunta del
Comune di appartenenza si costituisce autonomamente dopo la
costituzione dell’Assemblea.
2. Lo status dei componenti del Consiglio direttivo è quello
previsto dalla legislazione regionale per gli Assessori.
3. Nel caso in cui uno o più Comuni si trovino in una delle
ipotesi di gestione Commissariale, il Commissario o uno dei
Componenti della Commissione Commissariale è componente di
diritto del Consiglio Direttivo; nel caso in specie il
Commissario componente del Consiglio Direttivo non potrà
ricoprire la carica di Presidente e/o Vice Presidente.
ART. 18 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal
Presidente, che coordina l’attività dei suoi componenti e
stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto
conto degli argomenti proposti dai singoli componenti.
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza
dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la
maggioranza dei presenti.
3. Le sedute non sono pubbliche.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente
Statuto, per le adunanze e le deliberazioni del Consiglio
direttivo si applica la legislazione regionale in materia.
TITOLO III: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI
CITTADINI
ART. 19 – PARTECIPAZIONE POPOLARE
1. L’Unione promuove e tutela la partecipazione dei
cittadini, singoli o associati, all’amministrazione
dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento,
l’imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso
l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e
il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel
procedimento amministrativo.
ART. 20 – ACCESSO AGLI ATTI
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione
degli atti dell’amministrazione e dei soggetti, anche
privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli
atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano
riservati o sottoposti a limiti di divulgazioni.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve
avvenire con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi
stabiliti da apposito regolamento che stabilisce i tempi e
le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel
presente articolo.
ART. 21 – DIRITTO DI INFORMAZIONE
1. Tutti gli atti deliberativi dell’Amministrazione, sono
pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione
all’Albo Pretorio dei singoli Comuni.
ART. 22 – ISTANZE
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al
Presidente interrogazioni in merito a specifici problemi o
aspetti dell’attività amministrativa.
2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e
fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.
ART. 23 – DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse
legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha
facoltà di intervenirvi con le modalità di cui all’apposito
regolamento.
ART. 24 – RAPPORTI CON I COMUNI COMPONENTI L’UNIONE
1. L’Unione invia ai Comuni aderenti le deliberazioni
adottate dagli organi collegiali.
2. Per argomenti di particolare rilievo, di competenza
dell’Assemblea, possono essere richiesti pareri ai singoli
Consigli Comunali.
ART. 25 – RAPPORTI CON ALTRI ENTI
1. L’Unione può avvalersi di tutte le forme associative e di
partecipazione previste dalla legislazione vigente.
ART. 26 – OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E DELLA
GESTIONE
1. L’Unione informa la propria attività amministrativa e la
gestione ai principi di democrazia, di partecipazione, di
trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e
di semplicità delle procedure.
TITOLO IV: ORGANIZZAZIONE
ART. 27– PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI
1. Gli organi dell’Unione individuano gli obiettivi
prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione
della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi
definiti e all’efficienza nell’uso delle risorse.
2. L’azione amministrativa deve tendere all’avanzamento
progressivo dei risultati riferiti alla qualità dei servizi
e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione
degli interventi, al contenimento dei costi, all’estensione
dell’area e dell’ambito di fruizione delle utilità sociali
prodotte a favore della popolazione dell’Unione.
3. A tal fine l’Unione assume i metodi della formazione e
della valorizzazione del proprio apparato burocratico
curando altresì la progressiva informatizzazione della
propria attività secondo metodi che ne consentono l’accesso
anche tramite terminali posti presso uffici dei Comuni od
altri luoghi idonei.
4. Per la semplificazione e la qualità dell’azione
amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di
servizi e il confronto con i lavoratori e le loro
organizzazioni sindacali. Il Presidente avanza proposte
operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle
dotazioni tecnologiche e sul processo di costante
razionalizzazione delle unità operative delle procedure
anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite
grazie agli esiti del controllo economico di gestione.
5. Nello spirito di concreta collaborazione fra enti,
l’Unione:
· Ricerca con le Amministrazioni Comunali ogni forma di
collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto
delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la
reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;
· Indirizza e coordina l’adozione di ogni iniziativa diretta
a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione
dell’attività amministrativa fra loro conformi tra il
proprio apparato e quello dei Comuni.
ART. 28 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. L’Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli
dei Comuni partecipanti.
2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata
a criteri di autonomia operativa e di economicità di
gestione, al rispetto dei principi della professionalità e
della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi
programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali.
3. L’Unione disciplina, con apposito regolamento approvato
dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei principi generali
stabiliti dal Consiglio, l’ordinamento generale degli uffici
e dei servizi, contenente la dotazione organica del
personale, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed
economicità di gestione, nel rispetto del principio di
separazione tra funzione politica e di controllo attribuito
all’Assemblea, al Presidente e al Consiglio Direttivo e
funzione di gestione attribuita al direttore generale e ai
responsabili degli uffici e dei servizi, e secondo principi
di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la
rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa
nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.
ART.29– UFFICI E PERSONALE
1. La dotazione organica dell’Unione può essere costituita
da:
a) – personale proprio
b) – personale comandato dai Comuni
c) – personale convenzionato con i Comuni
d) – personale con incarico di collaborazione coordinata e
continuativa
2. I criteri della logica organizzativa sono l’autonomia, la
funzionalità, l’economicità e l’innovazione.
3. Per una moderna e funzionale organizzazione
l’Amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più
idonee a rendere efficiente ed efficace l’azione
amministrativa e la gestione. In particolare sono adottati
metodi e tecniche per il controllo di gestione, la
contabilità analitica e l’automazione negli uffici e
servizi.
4. L’Unione si avvale prioritariamente dell’opera del
personale dei singoli comuni aderenti; nel caso in specie
possono essere utilizzate le misure di cui al comma 1 –
lettere b), c), d) anche in combinato.
5. Può assumere personale a tempo determinato e assegnare
incarichi professionali. Può inoltre assumere personale
proprio solo previo accordo di programma adottato
dall’Unione e dai singoli Comuni aderenti, che disciplini i
termini con i quali tale personale in caso di scioglimento,
transiterà ai comuni.
6. L’esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto
dell’Unione comporta l’unificazione delle relative strutture
burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze
dei singoli comuni.
ART. 30 – STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
1. Al personale dell’Unione si applica la normativa vigente
per il personale degli enti locali.
ART. 31- SEGRETARIO DELL'UNIONE - DIREZIONE
1. Il Presidente dell'Unione, in sede di prima applicazione,
nomina Segretario dell’Unione il Segretario Comunale
dell’Ente in cui ha sede legale l’Unione; in caso di sua
assenza o impedimento le funzioni sono temporaneamente
assunte da un Vicesegretario dell'Unione.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni
d'assistenza giuridico-amministrativa agli organi
dell’Unione
3. Il Segretario inoltre:
- partecipa con funzioni consultive, referenti e
d'assistenza alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo e ne cura la verbalizzazione;
- roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed
autentica scritture private e atti unilaterali
nell'interesse dell'Ente;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti
o conferitagli dal Presidente dell'Unione.
4. Il Segretario è nominato per un periodo che verrà fissato
dal Consiglio Direttivo e, comunque, non superiore a cinque
anni.
5. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può
nominare il Segretario dell'Unione, Direttore.
6. Il rapporto di direzione è disciplinato con contratto a
tempo determinato di diritto privato e la sua durata non può
eccedere quella del mandato del Presidente. Il compenso non
può superare il 100% del compenso spettante al Segretario
per l’esercizio delle funzioni di segretario dell’Unione
7. In caso di nomina a Direttore compete al Segretario,
quale organo di vertice della struttura organizzativa, anche
la direzione dell'organizzazione burocratica dell'Unione; ha
competenza generale con funzioni di direzione,
pianificazione e controllo, ed è alla diretta dipendenza del
Presidente; provvede ad attuare gli indirizzi e gli
obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Unione,
secondo le direttive impartite dal Presidente e sovrintende
alla gestione, perseguendo livelli ottimali d'efficacia ed
efficienza. Al Direttore compete altresì la predisposizione
del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la
predisposizione del piano esecutivo di gestione.
8. Il Direttore risponde direttamente dei risultati
conseguiti.
9. Il Presidente può procedere alla revoca del Direttore,
sentito il Consiglio direttivo, nel caso in cui non riesca a
raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto
con le linee di politica amministrativa dell'Unione, nonché
in ogni altro caso di grave negligenza nell’espletamento dei
compiti assegnati
Art.32- DIRETTORE GENERALE
1. Dagli anni successivi al secondo e compatibilmente con le
necessità organizzative dell'Ente e le risorse finanziarie
può essere nominato un Direttore Generale con le funzioni di
seguito specificate.
2. La direzione dell’organizzazione burocratica dell’Unione
spetta ad un direttore.
3. Il Direttore è organo di vertice della struttura
organizzativa, ha competenza generale con funzione di
direzione, pianificazione e controllo, ed è alla diretta
dipendenza del Presidente.
4. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli
obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Unione,
secondo le direttive impartite dal Presidente e sovrintende
alla gestione, perseguendo livelli ottimali d’efficacia ed
efficienza.
5. Il Direttore opera secondo criteri stabiliti dal
regolamento relativo all’organizzazione degli uffici e dei
servizi e risponde direttamente dei risultati conseguiti.
6. Al direttore compete altresì la predisposizione del piano
dettagliato degli obiettivi, nonché la predisposizione del
piano esecutivo di gestione.
7. La nomina del Direttore generale è disposta mediante
selezione pubblica con contratto a tempo determinato di
diritto privato, rinnovabile con provvedimento del
Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo. La
durata dell’incarico non può eccedere tre anni, salvo
proroghe.
8. Può essere nominato Direttore Generale chi sia in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza Italiana;
b) possesso del diploma di laurea ad indirizzo giuridico o
economico;
c) esperienza quinquennale in qualifica dirigenziale o nella
funzione di Segretario Comunale o nell’area direttiva presso
pubblica amministrazione o enti di diritto pubblico o come
quadro in aziende pubbliche e private, ovvero cinque anni di
comprovato esercizio professionale con relativa iscrizione
all’albo, ove richiesta dai rispettivi ordinamenti.
9. Il provvedimento di nomina acquista efficacia dopo la
pubblicazione all’albo pretorio e la sottoscrizione del
contratto di lavoro.
10. Il contratto fissa il trattamento economico, assumendo
come tetto massimo quello stabilito per i Segretari Comunali
dal contratto collettivo di lavoro di comparto, in relazione
alla complessiva popolazione residente nei Comuni
dell’Unione.
11. Il Presidente può procedere alla revoca del Direttore,
sentito il consiglio direttivo, nel caso in cui non riesca a
raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto
con le linee di politica amministrativa dell’Unione, nonché
in ogni altro caso di grave negligenza nell’esercizio dei
compiti assegnati.
12. Il presidente, in attuazione di quanto disposto al comma
precedente e sentito il Consiglio Direttivo, può conferire
detto incarico al Segretario dell’Unione, a prescindere dai
requisiti di cui al comma 7) punto c), con compenso da
determinarsi con provvedimento dello stesso Consiglio
Direttivo
ART.33– IL VICESEGRETARIO
1. L’Unione può avere un vicesegretario, nominato dal
Presidente dell’Unione tra i dipendenti dell’Unione.
2. Il vicesegretario coadiuva il Segretario dell’Unione e lo
sostituisce nei casi di vacanza assenza o impedimento.
3. La nomina a vicesegretario richiede il possesso del
titolo di studio necessario ad accedere alla carriera di
segretario Comunale.
4. Il trattamento economico spettante per l’esercizio delle
funzioni di vice segretario dell’Unione è determinato con
provvedimento del Presidente dell’Unione ed è quota parte
del trattamento economico di cui al punto 4) dell’art. 32.
ART. 34 – RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. I responsabili dei servizi sono individuati tra le figure
apicali delle aree di attività indicate nel regolamento di
organizzazione degli uffici e servizi.
2. Essi provvedono agli atti di gestione dell’ente per
l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel
documento programmatico dell’Amministrazione, organizzando,
in tal senso ed allo scopo, gli uffici e i servizi a essi
assegnati secondo le direttive impartite dal Presidente e
dal Consiglio direttivo attraverso il segretario, o il
Direttore se nominato, cui rispondono direttamente del loro
operato e del risultato raggiunto.
3. Per i Responsabili degli Uffici ci si può avvalere del
personale dei Comuni aderenti all’Unione secondo quanto
previsto dall’art. 29 del presente Statuto.
ART. 35 – COLLABORAZIONI ESTERNE
1. Il regolamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere
collaborazioni esterne, con rapporto di lavoro autonomo per
obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentali per il conferimento degli
incarichi di collaborazione a soggetti estranei
all’amministrazione devono stabilirne la durata che non
potrà essere superiore alla durata del programma, e i
criteri per la determinazione del relativo trattamento
economico.
TITOLO V: FINANZA E CONTABILITA’
ART. 36 – ATTIVITA’ FINANZIARIA
1. L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle
leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza
di risorse proprie e trasferite.
2. L’Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo
dell’imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti
stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai
compiti che le sono stati attribuiti.
3. La Finanza locale dell’Unione è costituita da:
- contributi erogati dallo Stato;
- contributi erogati dalla Regione;
- trasferimenti operati dai Comuni componenti sulla base del
costo sostenuto nell’anno precedente e comunque non
superiore all’importo risultante dall’ultimo consuntivo
approvato relativo alla funzione/servizio trasferito
all’Unione; nel caso in specie il trasferimento si intende
al netto di eventuali tasse, imposte e tariffe la cui
riscossione è eventualmente trasferita all’Unione; nei casi
di stanziamenti previsti per legge il trasferimento non può
essere inferiore alla riserva prevista.
- tasse e diritti per servizi pubblici;
- risorse per investimenti;
- altre entrate.
ART. 37 – RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI COSTITUENTI
L’UNIONE
1. L’Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai
servizi gestiti direttamente dall’Unione stessa.
2. Il contributo annuale al bilancio dell’Unione a carico
dei Comuni è determinato dalla differenza tra l’ammontare
complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate
dell’Unione.
3. Le prescrizioni di cui ai punti 1) e 2) possono essere
perseguite anche attraverso il trasferimento dell’ammontare
complessivo delle spese al lordo della somma di tutte le
entrate dell’Unione consentendo al contempo che le somme di
cui al comma 1) continuino ad essere introitate dai singoli
comuni.
4. E’ fatto obbligo all’Unione di comunicare entro il 31
ottobre, eventuali scostamenti o variazioni nelle previsioni
a carico dei Comuni, per consentire, in fase di
assestamento, di adeguare il relativo stanziamento di spesa.
ART. 38 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
1. L’Unione, previo accordo programmatico annuale con i
Comuni e secondo i termini e le modalità previsti per i
Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l’anno
successivo.
2. L’attività economica-finanziaria dell’Unione è
disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli
enti locali.
3. Le modalità organizzative per lo svolgimento
dell’attività economico-finanziaria sono disciplinate da un
apposito regolamento di contabilità.
ART.39– CONTROLLO ECONOMICO
1. Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie
di analisi che consentano la valutazione dei costi economici
dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse
personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti
rispetto a quelli programmati.
ART.40– REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un
Organo di Revisione, eletto dall’Assemblea ai sensi del
D.Lgs. 267/2000 e legislazione regionale in materia.
ART. 41 – SERVIZIO DI TESORERIA
In sede di prima applicazione il servizio di Tesoreria
dell’ente è svolto dal Tesoriere del Comune ove ha sede
l’Unione.
L’Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza
dell’unione, versate dai debitori in base a ordini di
incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio
di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui
il tesoriere è tenuto ad dare comunicazione all’ente entro 5
giorni;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di
pagamento nei limiti di stanziamento di bilancio e del fondo
di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza di relativi mandati,
delle rate di ammortamento, di mutui, dei contributi
previdenziali, e dalle altre somme stabilite dalla legge.
Il rapporto con il tesoriere è regolato dalla legge, dal
regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
TITOLO VI: NORME TRANSITORIE
ART 42. – COSTITUZIONE
1. L’Unione si costituisce a seguito della sottoscrizione
dell’atto costitutivo.
2. Fin quando l’Unione non si dota di propri regolamenti, si
dovranno osservare le norme regolamentari del Comune in cui
ha sede l’unione.
3. Le spese di prima costituzione sono sostenute dal Comune
in cui ha sede l’unione e successivamente rimborsate
dall’Unione
4. Le funzioni/servizi di cui all’art. 6 del presente
Statuto continueranno ad essere gestite direttamente dagli
Enti aderenti all’unione sino a quando l’Unione stessa non
avrà pienamente, con appositi provvedimenti, avviato
ufficialmente la gestione delle funzioni/servizi trasferiti;
i provvedimenti di cui al presente comma devono essere
adottati all’unanimità da parte dei componenti del Consiglio
Direttivo.
ART. 43 – NORME FINANZIARIE
1. L’Unione delibera entro 90 giorni dal proprio
insediamento un piano di spesa autorizzatorio.
2. Per l’anno finanziario successivo alla sua costituzione è
approvato il bilancio di previsione ed al contempo è
approvato un piano di spesa da suddividere tra i Comuni in
relazione ai criteri di cui al precedente Titolo V
ART. 44 – RINVIO
1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia
alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento
degli enti locali.