L’Unione Valle del Sosio, è composta dai Comuni di Prizzi, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana e Palazzo Adriano. E’ scopo dell’Unione promuovere lo sviluppo dell’intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni a tale ente attribuita, mantenendo in capo ai singoli Comuni le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.

 

 

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Statuto dell'Unione di Comuni della Valle del Sosio
Prizzi, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana, Palazzo Adriano.

Adottato dai Comuni costituenti l’Unione e modificato con deliberazione dell’Assemblea n. 20 del 25/07/2003.

TITOLO I: PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Statuto stabilisce, ai sensi di legge e dell’atto costitutivo, le norme fondamentali sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Ente locale autonomo, Unione, composta dai Comuni di Prizzi, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana, Palazzo Adriano.
2. L’Unione di Comuni disciplinata dal presente statuto, in seguito chiamata Unione, è denominata “UNIONE VALLE DEL SOSIO”; il suo territorio coincide con l’intero territorio dei comuni che la costituiscono.
3. La partecipazione potrà essere ampliata ad altri Comuni contermini con apposita deliberazione, che contestualmente stabilirà le condizioni d’ingresso, approvata dall’assemblea dell’Unione e previo parere obbligatorio e vincolante dei Consigli Comunali aderenti a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

ART. 2 – OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. E’ scopo dell’Unione promuovere lo sviluppo dell’intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni a tale ente attribuita, mantenendo in capo ai singoli Comuni le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.
2. L’Unione persegue l’autogoverno e, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi che le sono propri, agisce nel rispetto dei principi previsti per l’ordinamento dei Comuni in quanto compatibili.
3. Sono obiettivi dell’Unione:
a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune favorendo la partecipazione dell’iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine essa promuove l’equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico e artistico dei comuni e le tradizioni culturali delle loro comunità;
b) migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico finanziarie umane e strumentali, esercitandoli in forma unificata;
c) armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurando un uso equo delle risorse.
d) Ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l’efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.
e) Definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
f) Favorire la qualità della vita della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona.
g) Rapportarsi con gli Enti sovracomunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.
ART. 3 – DURATA

1. L’unione ha una durata di nove anni dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo. Alla scadenza si rinnoverà tacitamente salvo diversa determinazione dei Consigli Comunali degli Enti da adottarsi almeno sei mesi prima della scadenza.

ART. 4 – RECESSO E SCIOGLIMENTO

1. Ogni Comune dell’Unione può recedere anche unilateralmente non prima di tre anni dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo, con deliberazione consiliare adottata a maggioranza assoluta dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Gli effetti del recesso decorreranno dall’esercizio finanziario successivo alla comunicazione del recesso, che comunque deve avvenire entro il 30 giugno.
2. Il recesso della metà più uno dei Comuni aderenti all’Unione determina lo scioglimento della stessa.
3. In caso di scioglimento dell’Unione il presidente pro tempore assume le funzioni di commissario liquidatore ed esercita tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell’Ente.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti il personale dipendente funzionalmente assegnato all’Unione da parte dei Comuni aderenti, torna a far parte della dotazione organica di questi.

ART. 5 – SEDE

1. L’Unione ha la propria sede presso il Comune di Prizzi
2. I suoi organi e i suoi uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in luoghi diversi purché compresi nell’ambito del territorio dell’Unione.
3. Presso la sede dell’Unione, è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare all’albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.
4. Con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Unione da adottarsi con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti in carica è possibile trasferire la Sede dell’Unione in uno dei Comuni aderenti.

ART. 6 – OGGETTO

1. L’unione esercita, in relazione agli obiettivi di cui all’art. 2, le funzioni e le competenze relative alla programmazione e gestione delle attività ed iniziative di interesse intercomunale.
2. E’ altresì conferito all’Unione l’esercizio delle seguenti funzioni/servizi e relative competenze di interesse comunale:
a) Formazione professionale
b) Affari legali
c) Impianti sportivi e Piscina comunale
d) Portale e rete civica
e) Contrattazione decentrata Unica e relazioni sindacali
f) Ufficio stampa e comunicazione
g) Urp
h) Ufficio Studi
i) Partecipazione a fiere, congressi, manifestazioni per promuovere l’Unione
j) Gestione contratti elettrici e di telefonia fisso-mobile
k) Pubblica illuminazione ed illuminazione votiva
l) Autoparco
m) Fondi europei
n) Itinerari turistici
o) Servizi Sociali
p) Protezione Civile1
q) Tributi
r) Servizi Cimiteriali
s) Gestione del Personale
t) Servizio Tecnico
u) Organizzazione e Gestione dei Servizi Demografici2

I servizi di cui al presente comma 2 sono da ritenere attivabili già dal primo anno fatto salvo, quanto disposto al titolo VI

3. E’, altresì, conferito all’Unione l’esercizio delle seguenti funzioni/servizi e relative competenze di interesse comunale:
· Raccolta rifiuti e differenziata
· Mense scolastiche
· Provveditorato
· Sportello unico delle attività produttive
· Informatizzazione e-government e rete unitaria
· Trasporti
· Controlli
· Difensore civico
· Contabilità
· Verde pubblico

I servizi di cui al presente comma 3 sono da ritenere attivabili già dal secondo anno e successivi, fatto salvo quanto disposto al titolo VI

4. Le funzioni suddette dovranno essere svolte privilegiando lo strumento della programmazione, determinando gli obiettivi, nell’ambito dei bilanci di previsione, mediante la definizione di precisi progetti e la predisposizione di indicatori per il loro costante monitoraggio.
5. All’Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con apposita deliberazione dei Consigli Comunali, modificativa del presente Statuto.
6. Il trasferimento delle competenze di cui al presente articolo verrà deliberato dai comuni di norma entro il mese di ottobre e si perfeziona mediante apposita deliberazione delle singole Giunte comunali adottate in attuazione degli atti fondamentali costitutivi dell’unione e già assunti dai Consigli comunali.
7. La Giunta comunale dovrà chiaramente indicare tempi e modalità per il trasferimento delle dotazioni organiche e finanziarie necessarie allo scopo ed indicare eventuali soluzioni di carattere transitorio a garanzia della continuità delle prestazioni dei servizi.
8. A seguito del trasferimento delle competenze l’Unione esercita tutte le funzioni, le relative competenze e gestisce le risorse assegnate.

TITOLO II: ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

ART. 7 – ORGANI

1. Sono organi dell’Unione:
a) l’Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo.

ART. 8 – ASSEMBLEA

1. Ciascun comune è rappresentato nell’Assemblea da tre consiglieri comunali nominati dal Sindaco previa designazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali. Due consiglieri sono designati dalla maggioranza consiliare ed un consigliere è designato dalla minoranza.
2. La designazione deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data di costituzione dell’Unione e, successivamente, entro 45 giorni dalla data di insediamento degli organi o dalla data di ammissione del nuovo Ente all’Unione.
3. I componenti dell’Assemblea restano in carica normalmente sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all’assunzione della carica da parte dei nuovi componenti.
4. L’Assemblea viene integrata dai nuovi rappresentanti ogni qual volta si procede alle elezioni amministrative in uno o più dei comuni aderenti.
5. Analogamente si procede all’integrazione dell’Assemblea in caso di uno o più dei suoi componenti si dimetta o decada dalla carica.
6. La presidenza dell’Assemblea è attribuita ad uno dei componenti, eletto, con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente per l’elezione dei Presidenti del Consiglio Comunale. Con le stesse modalità viene eletto un Vice presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
7. La prima riunione dell’Assemblea viene convocata dal Sindaco del Comune sede dall’Unione per la sola costituzione della stessa, successivamente dal Presidente uscente.


 
ART. 9 - COMPETENZE

1. L’Assemblea dell’Unione è espressione dei comuni che la costituiscono e pertanto ne è appositamente regolamentate.
2. Nell’esercizio delle sue funzioni l’Assemblea può avvalersi di commissioni appositamente regolamentate.
3. Rientrano nelle competenze dell’Assemblea l’adozione di tutti quegli atti riservati, dalla legislazione regionale, al Consiglio Comunale.

ART. 10 – SESSIONE E CONVOCAZIONE

1. L’attività dell’Assemblea si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è disposta dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l’Assemblea; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza propria e documentati in una proposta di deliberazione.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun componente, anche tramite fax, nel domicilio eletto nel territorio del comune.
6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata fino a 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere comunicato ai Comuni che costituiscono l’Unione per la sua affissione nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato allo scopo di consentire la più ampia informazione ai cittadini.
8. Le sedute dell’Assemblea di regola sono pubbliche e le votazioni sono assunte a scrutinio palese. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
9. L’Assemblea è validamente riunita con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo (1/3) dei componenti.
10. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge prevede una maggioranza diversa.
11. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, per le adunanze e le deliberazioni dell’Assemblea si applica la legislazione regionale i materia.

ART. 11 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Presidente dell’Assemblea, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare con cadenza triennale;
2. Ciascun consigliere componente l’Assemblea ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento dell’Assemblea.
3. al termine del mandato politico-amministrativo, il Presidente presenta all’Assemblea il documento di rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, previo esame del grado di realizzazione delle linee programmatiche e degli interventi previsti.


 
ART. 12 – COMPONENTI L’ASSEMBLEA

1. Lo status dei componenti dell’Assemblea è quello previsto dalla legislazione regionale per i consiglieri comunali.
2. Se un componente non intervenga alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione dell’Assemblea. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata, provvede per iscritto a comunicare all’interessato l’avvio del procedimento amministrativo.
3. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire all’Assemblea eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, l’Assemblea esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, in merito alla decadenza dalla carica.
4. Nel caso in cui uno o più Comuni si trovino in una delle ipotesi di gestione Commissariale, il Commissario o uno dei Componenti della Commissione Commissariale è componente di diritto dell’Assemblea.

ART. 13 – DIRITTI E DOVERI

1. I consiglieri hanno diritti di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri sono disciplinati da apposito regolamento.
3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Unione nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti indipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, essi, nei limiti e con le forme stabilite dall’apposito regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. I consiglieri si riuniscono in locali idonei all’interno della sede dell’Unione e dispongono della struttura organica dell’Ente per l’esercizio della propria attività istituzionale.

ART. 14 – PRESIDENTE

1. La Presidenza dell’Unione è assunta a turno dai Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione. In sede di prima applicazione la Presidenza è assegnata al Sindaco in cui ha sede l’Unione.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione; l’elezione avviene a scrutinio segreto e con voto favorevole, in sede di prima votazione, della maggioranza dei 2/3 dei componenti.
3. Qualora nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto la maggioranza relativa; in caso di parità il più giovane d’età
4. Il Presidente dura in carica dodici mesi.
5. Il Presidente rappresenta l’Unione, convoca e presiede il Consiglio direttivo ed è l’organo responsabile dell’amministrazione; sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
6. Il Presidente ha inoltre competenza e poteri di indirizzo e di coordinamento sull’attività degli altri componenti il Consiglio direttivo, nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive.
7. Il Presidente svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell’Unione, nonché esercita le competenze riconosciute al Sindaco dal D.lgs 267/2000 e s.m.i. e dalla normativa regionale in materia, purché compatibili con il presente Statuto e con le tipologie di servizi assolti dall’Unione.
8. Il Presidente può affidare ai singoli componenti il Consiglio direttivo il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell’amministrazione o a specifici progetti, vigilando sull’esercizio dell’attività amministrativa e di gestione.
9. lo status economico del presidente è quello previsto dalla legislazione regionale per il Sindaco.


 
ART. 15 – VICEPRESIDENTE

1. Il vicepresidente, nominato dal Presidente, è il componente del Consiglio direttivo che lo sostituisce nell’esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento del vice presidente le funzioni del Presidente sono assunte dal componente più anziano d’età.
3. Lo status del vicepresidente è quello previsto dalla legislazione regionale per il vice sindaco.

ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, è organo di impulso e di indirizzo, collabora con il Presidente per il governo dell’ente e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.
2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall’Assemblea. In particolare esercita le funzioni di indirizzo amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Riferisce annualmente all’Assemblea sulla sua attività, in sede di rendiconto di gestione.
4. Il Presidente può affidare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, vigilando sul corretto esercizio dell’attività amministrativa e di gestione.
5. Rientra nelle competenza del Consiglio Direttivo l’adozione di tutti quegli atti ad esso riservati dal presente Statuto e/o dai regolamenti nonché di quelli riservati dalla legislazione nazionale e regionale alla Giunta Municipale.

ART. 17 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai Sindaci dei Comuni o da un suo delegato purchè componente della Giunta del Comune di appartenenza si costituisce autonomamente dopo la costituzione dell’Assemblea.
2. Lo status dei componenti del Consiglio direttivo è quello previsto dalla legislazione regionale per gli Assessori.
3. Nel caso in cui uno o più Comuni si trovino in una delle ipotesi di gestione Commissariale, il Commissario o uno dei Componenti della Commissione Commissariale è componente di diritto del Consiglio Direttivo; nel caso in specie il Commissario componente del Consiglio Direttivo non potrà ricoprire la carica di Presidente e/o Vice Presidente.

ART. 18 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente, che coordina l’attività dei suoi componenti e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli componenti.
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.
3. Le sedute non sono pubbliche.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, per le adunanze e le deliberazioni del Consiglio direttivo si applica la legislazione regionale in materia.

TITOLO III: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

ART. 19 – PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. L’Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.


 
ART. 20 – ACCESSO AGLI ATTI

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazioni.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento che stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 21 – DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti deliberativi dell’Amministrazione, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all’Albo Pretorio dei singoli Comuni.

ART. 22 – ISTANZE

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Presidente interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.
2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

ART. 23 – DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi con le modalità di cui all’apposito regolamento.

ART. 24 – RAPPORTI CON I COMUNI COMPONENTI L’UNIONE

1. L’Unione invia ai Comuni aderenti le deliberazioni adottate dagli organi collegiali.
2. Per argomenti di particolare rilievo, di competenza dell’Assemblea, possono essere richiesti pareri ai singoli Consigli Comunali.

ART. 25 – RAPPORTI CON ALTRI ENTI

1. L’Unione può avvalersi di tutte le forme associative e di partecipazione previste dalla legislazione vigente.

ART. 26 – OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E DELLA GESTIONE

1. L’Unione informa la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

TITOLO IV: ORGANIZZAZIONE

ART. 27– PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. Gli organi dell’Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all’efficienza nell’uso delle risorse.
2. L’azione amministrativa deve tendere all’avanzamento progressivo dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all’estensione dell’area e dell’ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell’Unione.
3. A tal fine l’Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico curando altresì la progressiva informatizzazione della propria attività secondo metodi che ne consentono l’accesso anche tramite terminali posti presso uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.
4. Per la semplificazione e la qualità dell’azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori e le loro organizzazioni sindacali. Il Presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione.
5. Nello spirito di concreta collaborazione fra enti, l’Unione:
· Ricerca con le Amministrazioni Comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;
· Indirizza e coordina l’adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell’attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

ART. 28 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L’Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei Comuni partecipanti.
2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali.
3. L’Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contenente la dotazione organica del personale, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto del principio di separazione tra funzione politica e di controllo attribuito all’Assemblea, al Presidente e al Consiglio Direttivo e funzione di gestione attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi, e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.

ART.29– UFFICI E PERSONALE

1. La dotazione organica dell’Unione può essere costituita da:
a) – personale proprio
b) – personale comandato dai Comuni
c) – personale convenzionato con i Comuni
d) – personale con incarico di collaborazione coordinata e continuativa

2. I criteri della logica organizzativa sono l’autonomia, la funzionalità, l’economicità e l’innovazione.
3. Per una moderna e funzionale organizzazione l’Amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l’azione amministrativa e la gestione. In particolare sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l’automazione negli uffici e servizi.
4. L’Unione si avvale prioritariamente dell’opera del personale dei singoli comuni aderenti; nel caso in specie possono essere utilizzate le misure di cui al comma 1 – lettere b), c), d) anche in combinato.
5. Può assumere personale a tempo determinato e assegnare incarichi professionali. Può inoltre assumere personale proprio solo previo accordo di programma adottato dall’Unione e dai singoli Comuni aderenti, che disciplini i termini con i quali tale personale in caso di scioglimento, transiterà ai comuni.
6. L’esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell’Unione comporta l’unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.

ART. 30 – STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

1. Al personale dell’Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.


 
ART. 31- SEGRETARIO DELL'UNIONE - DIREZIONE

1. Il Presidente dell'Unione, in sede di prima applicazione, nomina Segretario dell’Unione il Segretario Comunale dell’Ente in cui ha sede legale l’Unione; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono temporaneamente assunte da un Vicesegretario dell'Unione.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni d'assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell’Unione
3. Il Segretario inoltre:
- partecipa con funzioni consultive, referenti e d'assistenza alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne cura la verbalizzazione;
- roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione.
4. Il Segretario è nominato per un periodo che verrà fissato dal Consiglio Direttivo e, comunque, non superiore a cinque anni.
5. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può nominare il Segretario dell'Unione, Direttore.
6. Il rapporto di direzione è disciplinato con contratto a tempo determinato di diritto privato e la sua durata non può eccedere quella del mandato del Presidente. Il compenso non può superare il 100% del compenso spettante al Segretario per l’esercizio delle funzioni di segretario dell’Unione
7. In caso di nomina a Direttore compete al Segretario, quale organo di vertice della struttura organizzativa, anche la direzione dell'organizzazione burocratica dell'Unione; ha competenza generale con funzioni di direzione, pianificazione e controllo, ed è alla diretta dipendenza del Presidente; provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente e sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali d'efficacia ed efficienza. Al Direttore compete altresì la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione.
8. Il Direttore risponde direttamente dei risultati conseguiti.
9. Il Presidente può procedere alla revoca del Direttore, sentito il Consiglio direttivo, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa dell'Unione, nonché in ogni altro caso di grave negligenza nell’espletamento dei compiti assegnati

Art.32- DIRETTORE GENERALE

1. Dagli anni successivi al secondo e compatibilmente con le necessità organizzative dell'Ente e le risorse finanziarie può essere nominato un Direttore Generale con le funzioni di seguito specificate.
2. La direzione dell’organizzazione burocratica dell’Unione spetta ad un direttore.
3. Il Direttore è organo di vertice della struttura organizzativa, ha competenza generale con funzione di direzione, pianificazione e controllo, ed è alla diretta dipendenza del Presidente.
4. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente e sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali d’efficacia ed efficienza.
5. Il Direttore opera secondo criteri stabiliti dal regolamento relativo all’organizzazione degli uffici e dei servizi e risponde direttamente dei risultati conseguiti.
6. Al direttore compete altresì la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione.
7. La nomina del Direttore generale è disposta mediante selezione pubblica con contratto a tempo determinato di diritto privato, rinnovabile con provvedimento del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo. La durata dell’incarico non può eccedere tre anni, salvo proroghe.
8. Può essere nominato Direttore Generale chi sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza Italiana;
b) possesso del diploma di laurea ad indirizzo giuridico o economico;
c) esperienza quinquennale in qualifica dirigenziale o nella funzione di Segretario Comunale o nell’area direttiva presso pubblica amministrazione o enti di diritto pubblico o come quadro in aziende pubbliche e private, ovvero cinque anni di comprovato esercizio professionale con relativa iscrizione all’albo, ove richiesta dai rispettivi ordinamenti.
9. Il provvedimento di nomina acquista efficacia dopo la pubblicazione all’albo pretorio e la sottoscrizione del contratto di lavoro.
10. Il contratto fissa il trattamento economico, assumendo come tetto massimo quello stabilito per i Segretari Comunali dal contratto collettivo di lavoro di comparto, in relazione alla complessiva popolazione residente nei Comuni dell’Unione.
11. Il Presidente può procedere alla revoca del Direttore, sentito il consiglio direttivo, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa dell’Unione, nonché in ogni altro caso di grave negligenza nell’esercizio dei compiti assegnati.
12. Il presidente, in attuazione di quanto disposto al comma precedente e sentito il Consiglio Direttivo, può conferire detto incarico al Segretario dell’Unione, a prescindere dai requisiti di cui al comma 7) punto c), con compenso da determinarsi con provvedimento dello stesso Consiglio Direttivo

ART.33– IL VICESEGRETARIO

1. L’Unione può avere un vicesegretario, nominato dal Presidente dell’Unione tra i dipendenti dell’Unione.
2. Il vicesegretario coadiuva il Segretario dell’Unione e lo sostituisce nei casi di vacanza assenza o impedimento.
3. La nomina a vicesegretario richiede il possesso del titolo di studio necessario ad accedere alla carriera di segretario Comunale.
4. Il trattamento economico spettante per l’esercizio delle funzioni di vice segretario dell’Unione è determinato con provvedimento del Presidente dell’Unione ed è quota parte del trattamento economico di cui al punto 4) dell’art. 32.

ART. 34 – RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili dei servizi sono individuati tra le figure apicali delle aree di attività indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
2. Essi provvedono agli atti di gestione dell’ente per l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell’Amministrazione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, gli uffici e i servizi a essi assegnati secondo le direttive impartite dal Presidente e dal Consiglio direttivo attraverso il segretario, o il Direttore se nominato, cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.
3. Per i Responsabili degli Uffici ci si può avvalere del personale dei Comuni aderenti all’Unione secondo quanto previsto dall’art. 29 del presente Statuto.

ART. 35 – COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere collaborazioni esterne, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentali per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

TITOLO V:  FINANZA E CONTABILITA’

ART. 36 – ATTIVITA’ FINANZIARIA

1. L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. L’Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo dell’imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono stati attribuiti.
3. La Finanza locale dell’Unione è costituita da:
- contributi erogati dallo Stato;
- contributi erogati dalla Regione;
- trasferimenti operati dai Comuni componenti sulla base del costo sostenuto nell’anno precedente e comunque non superiore all’importo risultante dall’ultimo consuntivo approvato relativo alla funzione/servizio trasferito all’Unione; nel caso in specie il trasferimento si intende al netto di eventuali tasse, imposte e tariffe la cui riscossione è eventualmente trasferita all’Unione; nei casi di stanziamenti previsti per legge il trasferimento non può essere inferiore alla riserva prevista.
- tasse e diritti per servizi pubblici;
- risorse per investimenti;
- altre entrate.


 
ART. 37 – RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI COSTITUENTI L’UNIONE

1. L’Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall’Unione stessa.
2. Il contributo annuale al bilancio dell’Unione a carico dei Comuni è determinato dalla differenza tra l’ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate dell’Unione.
3. Le prescrizioni di cui ai punti 1) e 2) possono essere perseguite anche attraverso il trasferimento dell’ammontare complessivo delle spese al lordo della somma di tutte le entrate dell’Unione consentendo al contempo che le somme di cui al comma 1) continuino ad essere introitate dai singoli comuni.
4. E’ fatto obbligo all’Unione di comunicare entro il 31 ottobre, eventuali scostamenti o variazioni nelle previsioni a carico dei Comuni, per consentire, in fase di assestamento, di adeguare il relativo stanziamento di spesa.

ART. 38 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. L’Unione, previo accordo programmatico annuale con i Comuni e secondo i termini e le modalità previsti per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo.
2. L’attività economica-finanziaria dell’Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli enti locali.
3. Le modalità organizzative per lo svolgimento dell’attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.

ART.39– CONTROLLO ECONOMICO

1. Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

ART.40– REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Organo di Revisione, eletto dall’Assemblea ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e legislazione regionale in materia.

ART. 41 – SERVIZIO DI TESORERIA

In sede di prima applicazione il servizio di Tesoreria dell’ente è svolto dal Tesoriere del Comune ove ha sede l’Unione.

L’Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza dell’unione, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto ad dare comunicazione all’ente entro 5 giorni;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti di stanziamento di bilancio e del fondo di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza di relativi mandati, delle rate di ammortamento, di mutui, dei contributi previdenziali, e dalle altre somme stabilite dalla legge.
Il rapporto con il tesoriere è regolato dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI: NORME TRANSITORIE


 
ART 42. – COSTITUZIONE

1. L’Unione si costituisce a seguito della sottoscrizione dell’atto costitutivo.
2. Fin quando l’Unione non si dota di propri regolamenti, si dovranno osservare le norme regolamentari del Comune in cui ha sede l’unione.
3. Le spese di prima costituzione sono sostenute dal Comune in cui ha sede l’unione e successivamente rimborsate dall’Unione
4. Le funzioni/servizi di cui all’art. 6 del presente Statuto continueranno ad essere gestite direttamente dagli Enti aderenti all’unione sino a quando l’Unione stessa non avrà pienamente, con appositi provvedimenti, avviato ufficialmente la gestione delle funzioni/servizi trasferiti; i provvedimenti di cui al presente comma devono essere adottati all’unanimità da parte dei componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 43 – NORME FINANZIARIE

1. L’Unione delibera entro 90 giorni dal proprio insediamento un piano di spesa autorizzatorio.
2. Per l’anno finanziario successivo alla sua costituzione è approvato il bilancio di previsione ed al contempo è approvato un piano di spesa da suddividere tra i Comuni in relazione ai criteri di cui al precedente Titolo V

ART. 44 – RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.